Codice di condotta in materia di disciplina della concorrenza
La Missione dell’Associazione
Articolo 1
L’ALSEA è un’associazione senza fini di lucro costituita tra imprese attive nel settore dei trasporti, spedizioni, operatori logistici e operatori di trasporti multimodali ed in quelli ad essi ausiliari, affini e connessi al movimento e stoccaggio delle merci.
Articolo 2
In conformità con le previsioni statutarie, ALSEA pone in essere tutte le iniziative e le attività che le competono volte a rappresentare e tutelare gli interessi e i diritti della categoria delle imprese associate ed a creare le migliori condizioni di sviluppo affinché esse possano esercitare a pieno le proprie attività.
Oggetto e Scopo del Codice di condotta
Articolo 3
Il presente Codice contiene tutte le prescrizioni che l’Associazione ed i propri membri si impegnano a rispettare al fine di garantire la piena e costante conformità delle proprie attività alla disciplina europea e nazionale della concorrenza.
Esso garantisce la conformità delle attività dell’Associazione e delle imprese associate alle prescrizioni della normativa antitrust in ambito associativo, affinché le loro condotte non soltanto non alterino le condizioni di concorrenza, ma svolgano anche un’azione di stimolo alle dinamiche competitive del mercato in cui esse operano.
Destinatari ed Ambito Applicativo
Articolo 4
Il Codice vincola l’Associazione, gli Organi previsti dall’articolo 7 dello Statuto, e tutte le imprese associate, inclusi i rispettivi dipendenti e collaboratori, nello svolgimento di tutte le attività associative, o comunque legate all’attività imprenditoriale da esse svolta in qualità di associati ad ALSEA.
Riconoscimento delle Regole di Concorrenza
Articolo 5
L’Associazione considera il confronto concorrenziale tra imprese una condizione irrinunciabile per lo sviluppo delle attività imprenditoriali e del mercato in cui esse operano.
ALSEA ribadisce la necessità che tutte le imprese associate garantiscano una piena e scrupolosa osservanza delle norme dettate in materia di concorrenza e si conformino alle decisioni e alle deliberazioni delle Autorità e dei Tribunali competenti in materia antitrust.
Alle suddette Autorità è sempre garantita la più ampia e trasparente collaborazione nello svolgimento delle loro attività ispettive e istruttorie.
Obblighi dell’Associazione
Articolo 6
L’Associazione - ivi compresi il Presidente, i vice Presidenti, l’Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti e le Sezioni, oltre ai dipendenti e ai collaboratori - sono tenuti al pieno rispetto della vigente normativa antitrust e delle disposizioni del presente Codice.
Essi hanno l’obbligo, in particolare, di evitare qualunque discussione, scambio di opinioni o di informazioni che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nei mercati in cui operano le imprese associate.
Obblighi del Presidente
Articolo 7
Il Presidente dell’Associazione o suo delegato - o, per quanto di loro competenza, i Presidenti delle Sezioni o i loro delegati - nella redazione e nella trasmissione alle imprese associate dell’Ordine del Giorno delle riunioni degli organi associativi, verifica che nessuno dei punti in discussione sia, anche solo potenzialmente, suscettibile di dar luogo a condotte o scambi di informazioni che violino la disciplina antitrust.
Articolo 8
Il Presidente - o, per quanto di loro competenza, i Presidenti delle Sezioni - si impegna ad interrompere immediatamente le riunioni associative ogni qualvolta uno o più partecipanti rivelino informazioni riservate e/o sensibili concernenti le loro condotte commerciali o quelle di altre imprese concorrenti, e a sanzionare i soggetti responsabili di tali divulgazioni. I medesimi obblighi gravano nei confronti di chi, pur non ricoprendo la carica di Presidente, ne esercita di fatto le funzioni nell’ambito delle suddette riunioni associative.
Al contempo, il Presidente si obbliga ad allontanare dai locali dell’Associazione i rappresentanti di imprese che, anche al di fuori delle riunioni associative, siano trovati a discutere di informazioni commercialmente sensibili, in violazione degli obblighi posti dal presente Codice.
Obblighi del Segretario Generale
Articolo 9
Il Segretario Generale, nello svolgimento quotidiano delle attività associative, monitora che le condotte di ALSEA e delle sue imprese associate siano pienamente conformi agli obblighi posti dal presente Codice e, più in generale, alla normativa in materia di concorrenza.
Qualora ravvisi comportamenti che, a suo avviso, possano, anche solo potenzialmente, configurare una violazione dei suddetti obblighi, il Segretario Generale riferirà tempestivamente al Presidente con comunicazione scritta, affinché quest’ultimo possa adottare i necessari provvedimenti disciplinari e segnalare l’accaduto al Collegio dei Probiviri.
Obblighi degli Associati
Articolo 10
Le imprese associate, nello svolgimento delle attività associative e durante la loro permanenza nei locali di ALSEA anche al di fuori delle suddette attività, hanno l’obbligo di astenersi da qualunque discussione, scambio di opinioni o di informazioni su argomenti commercialmente sensibili che possano integrare una violazione della normativa antitrust e/o delle prescrizioni del presente Codice.
Riunioni associative
Articolo 11
ALSEA si astiene dal discutere con i propri associati, in qualsivoglia ambito e forma, di questioni relative alla politica commerciale di questi ultimi e dei loro concorrenti o di eventuali iniziative che possano in alcun modo alterare il regolare gioco della concorrenza.
A titolo esemplificativo, nel corso delle riunioni di tutti gli Organi previsti dall’articolo 7 dello Statuto, l’Associazione si astiene dal fornire raccomandazioni (vincolanti e non) e, comunque, dall’intraprendere discussioni o scambi di opinioni che, con riguardo ad una singola impresa associata, concernano:
i) le politiche di prezzo;
ii) le politiche distributive;
iii) le strategie di sviluppo industriale e/o logistico delle attività d’impresa;
iv) le strategie di commercializzazione e/o pubblicizzazione dei servizi offerti;
v) i costi d’impresa;
vi) la redditività dell’attività d’impresa.
Le informazioni concernenti le materie di cui ai punti i-vi del presente articolo potranno essere oggetto di discussione solo se preventivamente elaborate in forma aggregata da un soggetto terzo e indipendente dall’Associazione, secondo le modalità di cui all’art. 13 del presente Codice.
Resta, evidentemente, fermo il diritto dell’ALSEA di discutere, nel pieno rispetto della normativa antitrust, ogni argomento utile alla promozione degli interessi statutari.
Scambio di informazioni
Articolo 12
L’Associazione garantisce che nello svolgimento delle proprie attività e, più in generale, all’interno dei locali associativi, non avvenga alcuno scambio di informazioni commercialmente sensibili tra imprese concorrenti.
Articolo 13
Ciascuno degli associati potrà comunicare informazioni relative alle proprie attività commerciali – esemplificativamente menzionate ai punti i – vi dell’art. 11 - esclusivamente a un soggetto terzo e indipendente che - dopo averle rielaborate in forma aggregata - le trasmetterà al Presidente.
Le informazioni di cui al comma precedente in nessun caso potranno essere oggetto di scambio diretto tra le imprese associate ad ALSEA o tra una o più di queste e
Il soggetto terzo e indipendente incaricato di elaborare le informazioni descritte al comma 1 dovrà impegnarsi a mantenere le suddette informazioni in forma strettamente riservata, a non divulgarle e a non renderle note a terzi.
Assistenza di uno specialista esterno all’Associazione
Articolo 14
Nello svolgimento delle proprie attività e, in particolare, nella redazione dell’Ordine del Giorno delle riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, l’Associazione - su impulso del Presidente - si può avvalere della consulenza di un legale esterno esperto in concorrenza, scelto sulla base di indiscusse doti di imparzialità e competenza.
In particolare, tale soggetto può essere interpellato per un parere preventivo e non vincolante, depositato agli atti della riunione associativa cui esso si riferisce, ogni qualvolta il Presidente o i responsabili degli organi associativi nutrano il dubbio che un tema di discussione possa, anche solo potenzialmente, integrare una violazione della normativa a tutela della concorrenza.
Articolo 15
Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, può chiedere ad un legale esterno, scelto sulla base di indiscusse doti di imparzialità e competenza, di partecipare alle riunioni degli Organi previsti dall’articolo 7 dello Statuto, al fine di fornire il proprio parere su argomenti specifici ed evitare che la discussione possa integrare una violazione delle prescrizioni del presente Codice.
Valore Contrattuale del Codice
Articolo 16
L’osservanza del Codice di condotta si intende quale obbligo aggiuntivo rispetto ai generali doveri di lealtà, correttezza ed esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede dei dirigenti e dei dipendenti di ALSEA e deve considerarsi quale parte essenziale delle loro obbligazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del Codice Civile e del vigente CCNL, ove applicabile.
Inoltre, il Codice diventa parte integrante degli obblighi assunti dagli associati all’atto di iscrizione, come previsto dall’articolo 6, comma 4, dello Statuto.
Sanzioni Disciplinari
Articolo 17
Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento prescritte dal Codice ad opera di dipendenti e collaboratori dell’Associazione costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti. L’accertamento di eventuali infrazioni, la conduzione dei procedimenti disciplinari che ne dovessero derivare e l’irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Collegio dei probiviri, designato ai sensi ed in conformità con l’art. 14 dello Statuto.
Articolo 18
Ogni comportamento contrario al presente Codice posto in essere da collaboratori, dipendenti o rappresentanti designati dalle imprese associate, comporterà l’espulsione dall’Associazione dell’impresa resasi responsabile di tale condotta, fatta in ogni caso salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da essa derivino danni all’Associazione.
L’accertamento di eventuali infrazioni e la conduzione dei relativi procedimenti disciplinari sono di competenza del Collegio dei Probiviri, che agirà su segnalazione del Presidente - o, per quanto di loro competenza, i Presidenti delle Sezioni - e garantendo il pieno contraddittorio tra le parti.
All’esito di suddetti procedimenti disciplinari, il Collegio dei Probiviri informa il Presidente delle risultanze cui è pervenuto. Nei casi in cui i procedimenti si concludano con l’accertamento di una violazione dei divieti posti dal presente Codice, il Presidente provvede senza indugio ad emanare un provvedimento di espulsione dall’Associazione delle imprese responsabili e a trasmettere la documentazione raccolta agli atti del procedimento all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Disposizioni finali
Articolo 19
ALSEA adegua tempestivamente la propria struttura organizzativa e le modalità di svolgimento delle proprie attività ad ogni eventuale modifica della normativa antitrust, comunitaria e nazionale, che dovesse intervenire nel corso del tempo.
Articolo 20
Il Presidente assicura che l’Associazione svolga periodiche attività di compliance e di formazione concernenti la disciplina antitrust nazionale e comunitaria, indirizzate a tutti i dipendenti e collaboratori.
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