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Autotrasporto
08-09-2008

Buonasera, è vero che da gennaio 2008 gli automezzi compresi tra i 35 quintali ed i 75 quintali immatricolati tra il 2001 ed il 2005 sono obbligati a montare un limitatore a 90 km/h? e se si che sanzioni ci sono? Grazie

LIMITATORI DI VELOCITA'

Confermiamo l'obbligo dal 1 gennaio 2008 di installazione del limitatore di velocità a 90 Km/h per i veicoli di peso tra 35 e 75 quintali immatricolati tra il 2001 e il 2005. Per la mancata installazione l'articolo 179 CdS prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 829 a 3.315 euro a carico di chi circola, oltra la sanzione da 713 a 2.853 euro a carico del titolare della licenza c/terzi. E' inoltre disposta la sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi.

Documenti di trasporto
05-09-2007

Per quanto tempo si è tenuti a conservare la copia del documento di trasporto ?

DOCUMENTI DI TRASPORTO

L'articolo 2951 del Codice Civile prevede la prescrizione in un anno dei diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termina fuori dall'Europa. Ai sensi del D.Lgs. 21/11/2005 n.286, qualora il contratto di autotrasporto venga concluso in forma scritta la prescrizione è di 1 anno, se invece il contratto è concluso in forma non scritta la prescrizione si compie in 5 anni.Pertanto i documenti relativi al trasporto devono essere conservati a seconda dei casi per 1 anno, 18 mesi, 5 anni. La normativa fiscale, art. 22 DPR 600 1973, prevede che i libri contabili devono essere conservati fino a quando non sono finiti gli accertamenti corrispondenti al periodo di imposta. La prescrizione è di 5 anni dal 31/12 dell'anno di presentazione della dichiarazione, salvo che non siano in corso accertamenti specifici. In questa tipologia di trattamento rientra anche il DDT. L'art. 2220 del Codice Civile prevede che i documenti contabili devono essere conservati per 10 anni. Per lo stesso periodo dovranno conservarsi le fatture, le lettere, i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Pertanto nel caso in cui il documento assuma la veste di documento esterno (ad esempio riporta la firma per ricevuta del destinatario) si applica l'art. 2220 e quindi va conservato per 10 anni.