Vai al contenuto

Statuto

Approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria dell’8/11/2012 a rogito Notaio Dr. Marco Avagliano
Allegato “A” al repertorio n. 9249/4322

Scarica lo statuto completo
ADESIONE AUTOMATICA ALL'ORGANIZZAZIONE

ART. 4
L’adesione all’Alsea comporta l’automatica adesione (con tutti i diritti e tutti gli obblighi connessi) anche a tutte le altre associazioni territoriali aderenti alla Confetra stessa, esistenti nelle località in cui l’impresa opera con propria stabile organizzazione comunque denominata nonché alle organizzazioni nazionali di categoria aderenti in via ordinaria a Confetra.

COSTITUZIONE

ART. 1

É costituita, a tempo indeterminato, con sede in Milano, una Associazione senza fini di lucro denominata “Associazione Lombarda Spedizionieri ed Autotrasportatori” (A.L.S.E.A.) fra imprese che svolgono attività nel settore dei trasporti, spedizioni, operatori logistici e operatori di trasporti multimodali ed in quelli ad essi ausiliari, affini e connessi al movimento e stoccaggio delle merci.
L’Associazione aderisce a CONFETRA e, come tale, ne adotta nella denominazione il relativo logo, nonchè a FEDESPEDI e FEDIT.

SCOPI

ART. 2

L’Associazione non ha scopi di lucro, e per la tutela degli interessi comuni di carattere sindacale, tecnico, economico, legislativo e fiscale, ad essa sono attributi i seguenti compiti nel campo, provinciale e locale, e per la precisione:

  • Porre in essere le iniziative che le competono in via istituzionale per rappresentare, in via generale, i diritti e gli interessi propri della categoria delle imprese associate;
  • Svolgere nel campo economico, tecnico, fiscale e sindacale di tutta l’attività necessaria a creare le migliori condizioni di esercizio e di sviluppo delle categorie e delle imprese per le quali è costituita;
  • Promuovere e attuare la collaborazione fra le categorie associate e fra i componenti di una stessa categoria;
  • Promuovere la formazione e la revisione dei regolamenti di rapporti economici collettivi, comunque interessanti le categorie associate
  • Partecipare alla stipulazione di contratti e regolamenti di rapporti di lavoro interessanti le categorie e le imprese associate di concerto con le Organizzazioni Nazionali cui le imprese aderiscono, nel quadro dei contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
  • promuovere, organizzare, documentare ricerche e studi, corsi di formazione e addestramento, dibattiti e convegni su temi economici, sociali, tecnici e gestionali, e in genere su qualsiasi argomento di interesse delle categorie rappresentate;
  • svolgere funzioni arbitrali nelle controversie fra imprese e fra le categorie associate;
  • accogliere ed elaborare tutti i dati e le notizie necessarie per la trattazione di questioni interessanti l’attività delle categorie associate;
  • procedere alla nomina di rappresentanti di categoria di tutti quegli enti o uffici statali e parastatali nei quali fosse richiesta una rappresentanza di categoria;
  • svolgere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e patrimoniali necessarie al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione raggruppa i propri soci nelle due Sezioni:

  • Spedizionieri internazionali;
  • Corrieri e autotrasportatori.
ASSOCIATI

ART. 3
Possono far parte dell’Associazione tutte le imprese che svolgono le attività di cui all’art. 1 nella Regione Lombardia ove non esistano altre associazioni territoriali aderenti a Confetra.

QUOTE ASSOCIATIVE

ART.18
Alle spese di funzionamento dell’Associazione si provvede:

a. con il contributo ordinario stabilito dall’Assemblea ai sensi dell’Art. 19;
b. con eventuali contributi aggiuntivi di esclusiva pertinenza dell’Associazione;
c. qualsiasi altro eventuale introito dell’Associazione.

CONTRIBUTI

ART.19
Le imprese associate sono tenute a corrispondere all’Associazione i contributi ordinari di cui all’Art. 6, comma 2.
Eventuali contributi straordinari possono essere stabiliti dall’Assemblea per situazioni ed esigenze particolari. Secondo quanto previsto dal T.U.I.R (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.

CODICE DI CONDOTTA IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

ART. 25
Le imprese associate e i loro rappresentanti in associazione si impegnano all’accettazione e al rispetto del codice di condotta in materia di disciplina della concorrenza.

NORMA DI RINVIO

ART.26
Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

AMMISSIONE ASSOCIATI

ART.5
La domanda di ammissione ad associato deve essere indirizzata all’Associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e deve contenere tutte le indicazioni richieste nella domanda di adesione. La domanda di ammissione impegna l’associato a tutti gli effetti di legge e statutari.
L’ammissione ad associato deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo dell’Associazione nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda.
Il Segretario Generale provvederà ad informare l’interessato della decisione del Consiglio Direttivo.

DOVERI DEGLI ASSOCIATI

ART.6
La qualità di associato impegna, ad ogni effetto, alla accettazione e al rispetto del presente Statuto, e del codice di condotta in materia di disciplina della concorrenza e di tutti i regolamenti e le norme ed accordi di carattere sindacale, come di quelli riguardanti l’ordinamento e il funzionamento interno della Associazione, che in base allo Statuto, possono essere emanate o concordate dall’Associazione stessa.
In ogni caso l’associato è tenuto alla corresponsione, per tutta la sua organizzazione sull’intero territorio nazionale, della contribuzione deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base della Convenzione Contributiva prevista dallo Statuto Confetra.
Per effetto della avvenuta iscrizione l’associato resta impegnato, ad ogni effetto di legge e statutario, fino alla cessazione dell’iscrizione stessa così come regolata nel seguito del presente articolo.
La qualità di socio si perde:

  • Per la cessazione dell’attività esercitata, con decorrenza dalla data di cancellazione del registro delle imprese della Camera di Commercio;
  • Per disdetta volontaria data dal legale rappresentante dell’impresa per tutta la sua organizzazione da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  • Per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, per i motivi e con le modalità previste dalle norme disciplinari;

Nei casi indicati nei precedenti punti 2 e 3 l’associato resterà impegnato al pagamento della quota contributiva per l’anno solare in corso e nel caso di cui al punto 3 per un ulteriore anno a titolo di penalità.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7
Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea Generale;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente ed i Vice Presidenti;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • i Revisori dei Conti;
  • le Sezioni;

Tutte le cariche non sono retribuite intendendosi che la relativa attività viene volontariamente svolta gratuitamente a favore degli Associati salvo il rimborso di spese, debitamente documentate, eventualmente incontrate per la carica.

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 8

L’Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate e deve essere convocata, dal Presidente dell’Associazione che la presiede, almeno una volta all’anno entro il 30 giugno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente nonchè ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o ne faccia espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti alle imprese aderenti o almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio Direttivo mediante avviso da spedirsi con corrispondenza ordinaria o tramite fax o tramite posta elettronica almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione.
L’avviso può essere spedito anche solo 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione nei casi di urgenza.
La convocazione deve contenere le indicazioni di giorno, ora dell’adunanza in prima e seconda convocazione, luogo e gli argomenti da trattare.
Le adunanze di assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati.
Trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla data fissata nell’avviso, l’assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei convenuti.
Il Presidente dell’Assemblea constata il numero dei presenti aventi diritto di voto e i relativi diritti di voto.
Ogni impresa partecipante all’assemblea ha diritto, sempre che sia in regola col pagamento dei contributi associativi di cui all’articolo 19, a:

a. 1 voto fino a 1000 euro;
b. 2 voti da 1001 a 2500 euro;
c. 3 voti da 2501 a 5000 euro;
d. 4 voti da 5001 a 7.500 euro;
e. 5 voti da 7.501 a 12.500 euro;
f. 7 voti da 12.501 a 17.500 euro;
g. 9 voti da 17.501 a 22.500 euro;
h. 12 voti sopra 22.501 euro;

di contributi associativi per l’anno precedente di competenza Alsea.
Per le aziende iscritte nell’anno in cui si svolge l’Assemblea, il riferimento saranno i contributi versati nell’anno in corso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Le imprese partecipano all’assemblea nella persona dei loro legali rappresentanti o delegati.
Sono ammesse deleghe tra aziende associate in numero non superiore a 5 (cinque).

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto ha efficacia a partire dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea Generale.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

ART.9
L’Assemblea Generale:

  • Elegge il Consiglio Direttivo tra i rappresentanti delle aziende associate;
  • Elegge il Collegio dei Probiviri;
  • Elegge i Revisori dei Conti;
  • Dà le direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione esprimendo pareri sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l’attività dell’Associazione e gli interessi delle categorie rappresentate;
  • Discute e approva il rendiconto economico e finanziario di ogni esercizio, udita la relazione del Revisori dei Conti;
  • Approva le eventuali modifiche allo Statuto dell’Associazione ai sensi dell’Art. 23 del presente Statuto;
  • Adempie a tutte le altre attribuzioni che le sono deferite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato;
  • Approva il Regolamento per le elezioni.

Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione ovvero dalla persona nominata dalla stessa Assemblea.

Il Presidente chiama il Segretario Generale dell’Associazione o uno dei partecipanti aventi diritto di voto a fungere da Segretario dell’Assemblea ed invita l’Assemblea stessa, quando si debba procedere alla nomina di cariche sociali, a designare due scrutatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono stese in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonchè dagli eventuali due scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.10
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da:

a. un numero di dodici Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale
b. il presidente del Gruppo Giovani Alsea, se costituito.

Ogni Sezione viene rappresentata in Consiglio da un numero di Consiglieri calcolato in proporzione ai contributi versati dai componenti le singole Sezioni con un minimo di tre Consiglieri per ogni Sezione. In ogni caso un Consigliere deve essere eletto in rappresentanza delle piccole imprese, intendendosi per piccola impresa l’azienda con meno di 15 (quindici) dipendenti a livello nazionale.
All’inizio dell’Assemblea il Presidente comunica il numero di consiglieri che dovranno essere eletti per ogni sezione.
Tutti i componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
I consiglieri che per cinque volte consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio decadono dall’incarico.
Nel caso in cui uno o più posti del Consiglio Direttivo dell’Associazione divengono vacanti per qualsiasi ragione, vengono cooptati in loro vece il primo o i primi dei candidati non eletti.
I membri così eletti subentrano immediatamente e con la stessa scadenza ai loro predecessori e la loro nomina deve essere sottoposta a ratifica in occasione della prima Assemblea utile.
Su richiesta del Presidente, possono partecipare senza diritto di voto persone particolarmente esperte per la trattazione dei problemi speciali riguardanti le singole categorie.
Gli esperti non hanno diritto di voto.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.11
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è investito di tutti i poteri previsti dal presente Statuto per l’attività della Associazione, salvo quanto di competenza della Assemblea Generale della Associazione.
In particolare è di competenza del Consiglio Direttivo dell’Associazione:

  • Nominare il Presidente ed i Vice Presidenti dell’Associazione scegliendoli al suo interno su proposta del Presidente e tenuto conto della necessaria rappresentanza delle Sezioni di categoria
  • Esprimere pareri e dare direttive per lo svolgimento dell’attività della Associazione sia di massima che su ogni particolare questione sottoposta ad esame, anche ulteriori o diversi dai pareri e dalle direttive indicati dall’Assemblea Generale ai sensi dell’Art. 9, n. 4), purché non in contrasto con queste
  • Esprimere pareri e dare direttive in materia di accordi collettivi economici sindacali
  • deliberare sul rendiconto economico e finanziario dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea Generale Ordinaria nei termini previsti dal successivo Art. 22
  • Deliberare sul preventivo economico e finanziario dell’Associazione nei termini previsti dal successivo Art. 22;
  • Deliberare su ogni questione di particolare importanza per l’attività dell’Associazione;
  • Deliberare sull’adesione dell’Associazione ad enti o associazioni aventi scopi e finalità interessanti le categorie associate;
  • Deliberare sulle variazioni di Statuto da sottoporre all’Assemblea di cui al successivo Art. 23;
  • Deliberare l’istituzione di uffici staccati e/o delegazioni dell’Associazione con l’indicazione dei compiti da affidare agli stessi;
  • Attuare, nel territorio di sua competenza, le delibere assunte dalla Confetra e dalle Federazioni cui le imprese aderiscono e fare proposte alla Confederazione e alle Federazioni stesse;
  • Nominare il segretario dell’Associazione, su proposta del Presidente, in persona anche estranea alle imprese associate;
  • Costituire nuove sezioni;
  • Nominare i componenti delle Sezioni e i rispettivi Presidenti.
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.12
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione si riunisce ordinariamente almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta ordinaria, telefax documentato o posta elettronica.
Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.
A parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Segretario della Associazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo per la compilazione dei verbali che devono essere trascritti su apposito libro e, firmati dal Presidente, devono essere tenuti a disposizione di tutti gli associati che vogliono prenderne visione.

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

ART.13
Il Presidente dell’Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri dura in carica un triennio e non può durare in carica per più di due mandati consecutivi.
AI Presidente spetta:

a. Convocare e presiedere l’Assemblea delle imprese associate all’Associazione e il Consiglio Direttivo dell’Associazione;
b. Emanare disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni dei competenti organi della Associazione;
c. Rappresentare l’Associazione a tutti gli effetti in tutti i rapporti, anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
d. Adempiere a tutti gli altri compiti a lui conferiti dall’Assemblea Generale o dallo Statuto;
e. Verificare il numero dei consiglieri in carica. All’inizio di ogni riunione verifica la presenza del quorum necessario per la validità della stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di delega, da quello più anziano di età.
La firma sociale spetta al Presidente; in caso di sua assenza o impedimento spetta ad un Vice Presidente designato dal Presidente o, in mancanza di delega, da quello più anziano di età.
Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni ai Vice Presidenti e in accordo con questi ultimi al Segretario dell’Associazione o ad un membro del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.14
Il Collegio dei probiviri, composto da tre membri, è nominato dall’Assemblea generale. E’ designato a presiedere il collegio dei probiviri colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dell’Assemblea. I probiviri durano in carica tre anni, possono essere rieletti ma non possono ricoprire altre cariche nell’Associazione. I Membri del Collegio dei Probiviri partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo dell’Associazione ed alla Assemblea esprimendo il proprio parere ma senza diritto di voto. Il collegio ha il compito di esprimere il proprio parere o di decidere in forma inappellabile, a seconda della richiesta formulata dalle parti, su qualsiasi controversia insorta tra gli associati e la Associazione, oppure tra gli associati stessi. Il collegio esprime il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni dalla Associazione decise dal Consiglio Direttivo in ordine all’applicazione delle sanzioni disciplinari.

REVISORI DEI CONTI

ART.15
I Revisori dei Conti vengono nominati ogni tre anni dall’Assemblea Generale in numero di tre effettivi e due supplenti.
E’ designato a presiedere il collegio dei revisori dei conti colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dell’Assemblea.
I Revisori dei Conti si riuniscono con cadenza trimestrale.
Ad essi è deferito il compito di controllare tutta la gestione contabile della Associazione e di fare in qualunque momento gli accertamenti delle disponibilità di cassa.
Ai Revisori dei Conti compete, inoltre, di predisporre e presentare all’Assemblea la relazione sul rendiconto economico e finanziario.
I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione ed all’Assemblea Generale senza diritto di voto.

SEZIONI DI CATEGORIA

ART.16
Le imprese aderenti all’Associazione sono riunite in Sezioni di Categoria, come indicato nel precedente Art. 2. L’inquadramento nelle Sezioni di Categoria è effettuato sulla base delle dichiarazioni dell’impresa contenute nella domanda di adesione all’Associazione o fatte successivamente, qualora subentrino variazioni nell’attività.
Le imprese che esercitano contemporaneamente distinti rami di attività saranno assegnate pro-quota alle corrispondenti Sezioni. L’assegnazione pro-quota alla Sezione di Categoria verrà effettuata in base alla contribuzione.
Le Sezioni di Categoria hanno il compito di esaminare e approfondire le specifiche tematiche del proprio ramo di attività e formulare indicazioni per la politica e le iniziative associative in sede locale da riportare al Consiglio Direttivo.
Le Sezioni sono composte:

a. da 5 a 10 componenti designati dal Consiglio Direttivo;
b. da un Presidente di Sezione nominato dal Consiglio Direttivo di Alsea tra i propri componenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

ART.17
Il Segretario Generale sovrintende a tutti gli uffici dell’associazione e provvede al buon andamento dei servizi.
E’ a capo del personale e come tale propone al presidente le assunzioni, i licenziamenti e i provvedimenti disciplinari, il trattamento economico, gli avanzamenti. Partecipa alla sedute degli organi dell’Associazione, senza diritto di voto, e ne redige, di norma, i verbali.
Il Segretario Generale attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le direttive del Presidente. Riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull’andamento della gestione e provvede alla compilazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo.

SANZIONI DISCIPLINARI

ART.20
Il presidente dell’Associazione, venuto a conoscenza di qualunque infrazione agli obblighi associativi, ivi inclusi quelli previsti dal successivo Art. 24, convocherà la parte per l’eventuale giustificazione e il Consiglio Direttivo dell’Associazione per l’applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
Ove il rappresentante dell’associato che ha commesso una infrazione faccia parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione, non potrà partecipare alla discussione che riguarda la propria impresa.
Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli associati sono:

a. il richiamo;
b. la sospensione temporanea;
c. la espulsione dalla Associazione.

Il Presidente della Associazione, sentito il Consiglio Direttivo dell’Associazione, può applicare il richiamo e la sospensione temporanea.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può deliberare l’espulsione dell’associato dalla Associazione.
Contro le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all’Assemblea generale, entro il termine perentorio dì 90 (novanta) giorni.
Su tale ricorso l’Assemblea dovrà pronunciarsi in occasione della sua prima riunione.
Le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo in ordine alla applicazione delle sanzioni disciplinari saranno comunicate dal Presidente all’associato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

PROVENTI, FONDI, PATRIMONIO

ART.21
I proventi dell’Associazione sono costituiti:

a. dai contributi versati dagli Associati a norma dell’Art. 18;
b. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c. dalle somme incassate per qualsiasi altro titolo;

I proventi di cui alle precedenti lettere a) b) c) restano in ogni caso acquisiti dall’Associazione e non possono essere distribuiti anche in modo indiretto sotto forma di utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale.
I proventi sono destinati alla copertura delle spese per la gestione ordinaria, di cui al preventivo economico e finanziario approvato dal Consiglio dell’Associazione.
Gli atti della gestione economica finanziaria e quelli che non siano riservati alla competenza dell’Assemblea Generale dal presente Statuto, sono deliberati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Gli atti riservati alla competenza dell’Assemblea Generale dal presente Statuto e quelli in relazione ai quali sussista un contrasto rispetto alle direttive fornite dalla medesima ai sensi dell’Art. 9, numero 4) e le destinazioni di eventuali fondi di riserva costituiti con i proventi di cui all’articolo precedente sono deliberati dall’Assemblea Generale.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione andrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART.22
L’esercizio finanziario dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 20 dicembre di ciascun anno deve essere compilato il preventivo economico e finanziario relativo all’esercizio successivo.
Alla fine di ciascun esercizio deve essere compilato, sulla base dello schema predisposto dal Presidente, il rendiconto economico-finanziario. Il progetto di rendiconto economico-finanziario deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere presentato ai Revisori dei Conti un mese prima della data fissata per l’Assemblea Generale e dovrà quindi essere sottoposto, unitamente alla relazione annuale dei Revisori dei Conti, all’approvazione dell’Assemblea Generale entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell’Art. 9.

MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO

ART.23

Le eventuali modificazioni da apportarsi al presente Statuto, come pure lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione, devono essere deliberate da una Assemblea appositamente convocata dal Presidente con corrispondenza ordinaria, tramite fax o tramite posta elettronica almeno trenta giorni prima della data di convocazione.
L’Assemblea così convocata è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega (nel numero massimo di cinque) tre quarti dei voti spettanti agli aderenti.
Tuttavia, trascorse 24 (ventiquattro) ore dall’ora della prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti presenti.
In caso di messa in liquidazione, la stessa Assemblea che l’ha deliberata, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Il verbale di detta Assemblea sarà redatto o depositato presso un Notaio.

CODICE ETICO

ART.24

  • La qualità di associato comporta l’obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti:
  • ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti di A.l.s.e.a. il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.
  • Le imprese associate e i loro rappresentanti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le istituzioni denunciando, anche con l’assistenza di Alsea, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
  • Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all’attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell’associazione.
  • All’impresa che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice Etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l’impresa non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice Etico, gli organi competenti deliberano l’espulsione dall’Associazione.

Codice di condotta

LA MISSIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1
L’ALSEA è un’associazione senza fini di lucro costituita tra imprese attive nel settore dei trasporti, spedizioni, operatori logistici e operatori di trasporti multimodali ed in quelli ad essi ausiliari, affini e connessi al movimento e stoccaggio delle merci.

ART. 2
In conformità con le previsioni statutarie, ALSEA pone in essere tutte le iniziative e le attività che le competono volte a rappresentare e tutelare gli interessi e i diritti della categoria delle imprese associate ed a creare le migliori condizioni di sviluppo affinché esse possano esercitare a pieno le proprie attività.

OGGETTO E SCOPO DEL CODICE DI CONDOTTA

ART. 3
Il presente Codice contiene tutte le prescrizioni che l’Associazione ed i propri membri si impegnano a rispettare al fine di garantire la piena e costante conformità delle proprie attività alla disciplina europea e nazionale della concorrenza.
Esso garantisce la conformità delle attività dell’Associazione e delle imprese associate alle prescrizioni della normativa antitrust in ambito associativo, affinché le loro condotte non soltanto non alterino le condizioni di concorrenza, ma svolgano anche un’azione di stimolo alle dinamiche competitive del mercato in cui esse operano.

DESTINATARI ED AMBITO APPLICATIVO

ART.4
Il Codice vincola l’Associazione, gli Organi previsti dall’articolo 7 dello Statuto, e tutte le imprese associate, inclusi i rispettivi dipendenti e collaboratori, nello svolgimento di tutte le attività associative, o comunque legate all’attività imprenditoriale da esse svolta in qualità di associati ad ALSEA.

RICONOSCIMENTO DELLE REGOLE DI CONCORRENZA

ART. 5
L’Associazione considera il confronto concorrenziale tra imprese una condizione irrinunciabile per lo sviluppo delle attività imprenditoriali e del mercato in cui esse operano.
ALSEA ribadisce la necessità che tutte le imprese associate garantiscano una piena e scrupolosa osservanza delle norme dettate in materia di concorrenza e si conformino alle decisioni e alle deliberazioni delle Autorità e dei Tribunali competenti in materia antitrust.
Alle suddette Autorità è sempre garantita la più ampia e trasparente collaborazione nello svolgimento delle loro attività ispettive e istruttorie.

OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6
L’Associazione – ivi compresi il Presidente, i vice Presidenti, l’Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti e le Sezioni, oltre ai dipendenti e ai collaboratori – sono tenuti al pieno rispetto della vigente normativa antitrust e delle disposizioni del presente Codice.
Essi hanno l’obbligo, in particolare, di evitare qualunque discussione, scambio di opinioni o di informazioni che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nei mercati in cui operano le imprese associate.

OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

ART. 7
Il Presidente dell’Associazione o suo delegato – o, per quanto di loro competenza, i Presidenti delle Sezioni o i loro delegati – nella redazione e nella trasmissione alle imprese associate dell’Ordine del Giorno delle riunioni degli organi associativi, verifica che nessuno dei punti in discussione sia, anche solo potenzialmente, suscettibile di dar luogo a condotte o scambi di informazioni che violino la disciplina antitrust.

ART. 8
Il Presidente – o, per quanto di loro competenza, i Presidenti delle Sezioni – si impegna ad interrompere immediatamente le riunioni associative ogni qualvolta uno o più partecipanti rivelino informazioni riservate e/o sensibili concernenti le loro condotte commerciali o quelle di altre imprese concorrenti, e a sanzionare i soggetti responsabili di tali divulgazioni. I medesimi obblighi gravano nei confronti di chi, pur non ricoprendo la carica di Presidente, ne esercita di fatto le funzioni nell’ambito delle suddette riunioni associative.
Al contempo, il Presidente si obbliga ad allontanare dai locali dell’Associazione i rappresentanti di imprese che, anche al di fuori delle riunioni associative, siano trovati a discutere di informazioni commercialmente sensibili, in violazione degli obblighi posti dal presente Codice.

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

ART. 10
Le imprese associate, nello svolgimento delle attività associative e durante la loro permanenza nei locali di ALSEA anche al di fuori delle suddette attività, hanno l’obbligo di astenersi da qualunque discussione, scambio di opinioni o di informazioni su argomenti commercialmente sensibili che possano integrare una violazione della normativa antitrust e/o delle prescrizioni del presente Codice.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19
ALSEA adegua tempestivamente la propria struttura organizzativa e le modalità di svolgimento delle proprie attività ad ogni eventuale modifica della normativa antitrust, comunitaria e nazionale, che dovesse intervenire nel corso del tempo.

ART. 20
Il Presidente assicura che l’Associazione svolga periodiche attività di compliance e di formazione concernenti la disciplina antitrust nazionale e comunitaria, indirizzate a tutti i dipendenti e collaboratori.

OBBLIGHI DEL SEGRETARIO GENERALE

ART. 9
Il Segretario Generale, nello svolgimento quotidiano delle attività associative, monitora che le condotte di ALSEA e delle sue imprese associate siano pienamente conformi agli obblighi posti dal presente Codice e, più in generale, alla normativa in materia di concorrenza.
Qualora ravvisi comportamenti che, a suo avviso, possano, anche solo potenzialmente, configurare una violazione dei suddetti obblighi, il Segretario Generale riferirà tempestivamente al Presidente con comunicazione scritta, affinché quest’ultimo possa adottare i necessari provvedimenti disciplinari e segnalare l’accaduto al Collegio dei Probiviri.

RIUNIONI ASSOCIATIVE

ART. 11
ALSEA si astiene dal discutere con i propri associati, in qualsivoglia ambito e forma, di questioni relative alla politica commerciale di questi ultimi e dei loro concorrenti o di eventuali iniziative che possano in alcun modo alterare il regolare gioco della concorrenza.

A titolo esemplificativo, nel corso delle riunioni di tutti gli Organi previsti dall’articolo 7 dello Statuto, l’Associazione si astiene dal fornire raccomandazioni (vincolanti e non) e, comunque, dall’intraprendere discussioni o scambi di opinioni che, con riguardo ad una singola impresa associata, concernano:

i) le politiche di prezzo;
ii) le politiche distributive;
iii) le strategie di sviluppo industriale e/o logistico delle attività d’impresa;
iv) le strategie di commercializzazione e/o pubblicizzazione dei servizi offerti;
v) i costi d’impresa;
vi) la redditività dell’attività d’impresa.

Le informazioni concernenti le materie di cui ai punti i-vi del presente articolo potranno essere oggetto di discussione solo se preventivamente elaborate in forma aggregata da  un soggetto terzo e indipendente dall’Associazione, secondo le modalità di cui all’art. 13 del presente Codice.
Resta, evidentemente, fermo il diritto dell’ALSEA di discutere, nel pieno rispetto della normativa antitrust, ogni argomento utile alla promozione degli interessi statutari.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

ART. 12
L’Associazione garantisce che nello svolgimento delle proprie attività e, più in generale, all’interno dei locali associativi, non avvenga alcuno scambio di informazioni commercialmente sensibili tra imprese concorrenti.

ART. 13
Ciascuno degli associati potrà comunicare informazioni relative alle proprie attività commerciali – esemplificativamente menzionate ai punti i – vi dell’art. 11 – esclusivamente a un soggetto terzo e indipendente che – dopo averle rielaborate in forma aggregata – le trasmetterà al Presidente.
Le informazioni di cui al comma precedente in nessun caso potranno essere oggetto di scambio diretto tra le imprese associate ad ALSEA o tra una o più di queste e la medesima Associazione.
Il soggetto terzo e indipendente incaricato di elaborare le informazioni descritte al comma 1 dovrà impegnarsi a mantenere le suddette informazioni in forma strettamente riservata, a non divulgarle e a non renderle note a terzi.

ASSISTENZA DI UNO SPECIALISTA ESTERNO ALL'ASSOCIAZIONE

ART. 14
Nello svolgimento delle proprie attività e, in particolare, nella redazione dell’Ordine del Giorno delle riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, l’Associazione – su impulso del Presidente – si può avvalere della consulenza di un legale esterno esperto in concorrenza, scelto sulla base di indiscusse doti di imparzialità e competenza.
In particolare, tale soggetto può essere interpellato per un parere preventivo e non vincolante, depositato agli atti della riunione associativa cui esso si riferisce, ogni qualvolta il Presidente o i responsabili degli organi associativi nutrano il dubbio che un tema di discussione possa, anche solo potenzialmente, integrare una violazione della normativa a tutela della concorrenza.

ART. 15
Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, può chiedere ad un legale esterno, scelto sulla base di indiscusse doti di imparzialità e competenza, di partecipare alle riunioni degli Organi previsti dall’articolo 7 dello Statuto, al fine di fornire il proprio parere su argomenti specifici ed evitare che la discussione possa integrare una violazione delle prescrizioni del presente Codice.

VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE

ART. 16
L’osservanza del Codice di condotta si intende quale obbligo aggiuntivo rispetto ai generali doveri di lealtà, correttezza ed esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede dei dirigenti e dei dipendenti di ALSEA e deve considerarsi quale parte essenziale delle loro obbligazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del Codice Civile e del vigente CCNL, ove applicabile.
Inoltre, il Codice diventa parte integrante degli obblighi assunti dagli associati all’atto di iscrizione, come previsto dall’articolo 6, comma 4, dello Statuto.

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 17
Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento prescritte dal Codice ad opera di dipendenti e collaboratori dell’Associazione costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti. L’accertamento di eventuali infrazioni, la conduzione dei procedimenti disciplinari che ne dovessero derivare e l’irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Collegio dei probiviri, designato ai sensi ed in conformità con l’art. 14 dello Statuto.

ART. 18
Ogni comportamento contrario al presente Codice posto in essere da collaboratori, dipendenti o rappresentanti designati dalle imprese associate, comporterà l’espulsione dall’Associazione dell’impresa resasi responsabile di tale condotta, fatta in ogni caso salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da essa derivino danni all’Associazione.
L’accertamento di eventuali infrazioni e la conduzione dei relativi procedimenti disciplinari sono di competenza del Collegio dei Probiviri, che agirà su segnalazione del Presidente – o, per quanto di loro competenza, i Presidenti delle Sezioni – e garantendo il pieno contraddittorio tra le parti.
All’esito di suddetti procedimenti disciplinari, il Collegio dei Probiviri informa il Presidente delle risultanze cui è pervenuto. Nei casi in cui i procedimenti si concludano con l’accertamento di una violazione dei divieti posti dal presente Codice, il Presidente provvede senza indugio ad emanare un provvedimento di espulsione dall’Associazione delle imprese responsabili e a trasmettere la documentazione raccolta agli atti del procedimento all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.