statuto
ART. 1 COSTITUZIONE
E' costituita, a tempo indeterminato, con sede in Milano, una Associazione senza fini di lucro denominata "Associazione Lombarda Spedizionieri ed Autotrasportatori" (A.L.S.E.A.) fra imprese che svolgono attività nel settore dei trasporti, spedizioni, operatori logistici e operatori di trasporti multimodali ed in quelli ad essi ausiliari, affini e connessi al movimento e stoccaggio delle merci. L'Associazione aderisce a CONFETRA e, come tale, ne adotta nella denominazione il relativo logo, nonchè alle Organizzazioni Nazionali aderenti alla stessa in qualità di associati ordinari.
E' costituita, a tempo indeterminato, con sede in Milano, una Associazione senza fini di lucro denominata "Associazione Lombarda Spedizionieri ed Autotrasportatori" (A.L.S.E.A.) fra imprese che svolgono attività nel settore dei trasporti, spedizioni, operatori logistici e operatori di trasporti multimodali ed in quelli ad essi ausiliari, affini e connessi al movimento e stoccaggio delle merci. L'Associazione aderisce a CONFETRA e, come tale, ne adotta nella denominazione il relativo logo, nonchè alle Organizzazioni Nazionali aderenti alla stessa in qualità di associati ordinari.
ART.2 SCOPI
L'Associazione non ha scopi di lucro, e per la tutela degli interessi comuni di carattere sindacale, tecnico, economico, legislativo e fiscale, ad essa sono attributi i seguenti compiti nel campo, provinciale e locale:
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione raggruppa i propri soci secondo le organizzazioni nazionali di categoria aderenti in via ordinaria a Confetra.
L'Associazione non ha scopi di lucro, e per la tutela degli interessi comuni di carattere sindacale, tecnico, economico, legislativo e fiscale, ad essa sono attributi i seguenti compiti nel campo, provinciale e locale:
- pone in essere le iniziative che le competono in via istituzionale per rappresentare, in via generale, i diritti e gli interessi propri della categoria delle imprese associate;
- svolgimento nel campo economico, tecnico, fiscale e sindacale di tutta l'attività necessaria a creare le migliori condizioni di esercizio e di sviluppo delle categorie e delle imprese per le quali è costituita;
- promuovere, attuare la collaborazione fra le categorie associate e fra i componenti di una stessa categoria;
- promuovere la formazione e la revisione dei regolamenti di rapporti economici collettivi, comunque interessanti le categorie associate;
- partecipare alla stipulazione di contratti e regolamenti di rapporti di lavoro interessanti le categorie e le imprese associate di concerto con le Organizzazioni Nazionali cui le imprese aderiscono, nel quadro dei contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- promuovere, organizzare, documentare ricerche e studi, corsi di formazione e addestramento, dibattiti e convegni su temi economici, sociali, tecnici e gestionali, ed in genere su qualsiasi argomento di interesse delle categorie rappresentate;
- svolgere funzioni arbitrali nelle controversie fra imprese e fra le categorie associate;
- accogliere ed elaborare tutti i dati e le notizie necessarie per la trattazione di questioni interessanti l’attività delle categorie associate;
- procedere alla nomina di rappresentanti di categoria di tutti quegli enti o uffici statali e parastatali nei quali fosse richiesta una rappresentanza di categoria;
- svolgere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e patrimoniali necessarie al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione raggruppa i propri soci secondo le organizzazioni nazionali di categoria aderenti in via ordinaria a Confetra.
ART. 3 ASSOCIATI
Possono far parte dell’Associazione tutte le imprese che svolgono le attività di cui all’art. 1 nelle province della Lombardia ove non esistano altre associazioni aderenti a Confetra
Possono far parte dell’Associazione tutte le imprese che svolgono le attività di cui all’art. 1 nelle province della Lombardia ove non esistano altre associazioni aderenti a Confetra
ART. 4 ADESIONE AUTOMATICA ALL’ORGANIZZAZIONE
L’adesione all’Alsea comporta l’automatica adesione (con tutti i diritti e tutti gli obblighi connessi) anche a tutte le altre associazioni territoriali aderenti alla Confetra stessa esistenti nelle località in cui l’impresa opera con propria stabile organizzazione comunque denominata nonché alle organizzazioni nazionali di categoria aderenti in via ordinaria a Confetra.
L’adesione all’Alsea comporta l’automatica adesione (con tutti i diritti e tutti gli obblighi connessi) anche a tutte le altre associazioni territoriali aderenti alla Confetra stessa esistenti nelle località in cui l’impresa opera con propria stabile organizzazione comunque denominata nonché alle organizzazioni nazionali di categoria aderenti in via ordinaria a Confetra.
ART.5 AMMISSIONE SOCI
La domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata all'Associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere tutte le indicazioni richieste nella domanda di adesione. La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari. L'ammissione a socio deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda.
Il Segretario Generale provvederà ad informare l’interessato della decisione del Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata all'Associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere tutte le indicazioni richieste nella domanda di adesione. La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari. L'ammissione a socio deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda.
Il Segretario Generale provvederà ad informare l’interessato della decisione del Consiglio Direttivo.
ART. 6 DOVERI DEI SOCI
La qualità di socio impegna, ad ogni effetto, alla accettazione ed al rispetto del presente Statuto e di tutti i regolamenti e le norme ed accordi sia di carattere economico che di carattere sindacale, come di quelli riguardanti l'ordinamento e il funzionamento interno della Associazione, che in base allo Statuto, possono essere emanate o concordate dall'Associazione stessa.
In ogni caso il socio è tenuto alla corresponsione, per tutta la sua organizzazione sull'intero territorio nazionale, della contribuzione deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base della Convenzione Contributiva prevista dallo Statuto Confetra.
Per effetto della avvenuta iscrizione il socio resta impegnato, ad ogni effetto di legge e statutario, fino alla cessazione dell'iscrizione stessa così come regolata nel seguito del presente articolo.
La qualità di socio si perde:
La qualità di socio impegna, ad ogni effetto, alla accettazione ed al rispetto del presente Statuto e di tutti i regolamenti e le norme ed accordi sia di carattere economico che di carattere sindacale, come di quelli riguardanti l'ordinamento e il funzionamento interno della Associazione, che in base allo Statuto, possono essere emanate o concordate dall'Associazione stessa.
In ogni caso il socio è tenuto alla corresponsione, per tutta la sua organizzazione sull'intero territorio nazionale, della contribuzione deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base della Convenzione Contributiva prevista dallo Statuto Confetra.
Per effetto della avvenuta iscrizione il socio resta impegnato, ad ogni effetto di legge e statutario, fino alla cessazione dell'iscrizione stessa così come regolata nel seguito del presente articolo.
La qualità di socio si perde:
- per la cessazione dell'attività esercitata, con decorrenza dalla data di cancellazione del registro delle imprese della Camera di Commercio;
- per disdetta volontaria data dal legale rappresentante dell'impresa per tutta la sua organizzazione da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ;
- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, per i motivi e con le modalità previste dalle norme disciplinari;
- Nei casi indicati nei precedenti punti 2 e 3 l'associato resterà impegnato al pagamento della quota contributiva per l'anno solare in corso e nel caso di cui al punto 3 per un ulteriore anno a titolo di penalità.
ART. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed i Vice Presidenti;
- il Collegio dei Probiviri;
- i Revisori dei Conti;
- le Sezioni;
ART. 8 ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate e deve essere convocata, dal Presidente dell'Associazione che la presiede, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente nonchè ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o ne faccia espressa richiesta almeno 1/10 dei voti spettanti alle imprese aderenti o almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo mediante avviso da spedirsi con corrispondenza ordinaria o tramite fax o tramite posta elettronica almeno 20 giorni prima della data di convocazione.
L'avviso può essere spedito anche solo 10 giorni prima della data di convocazione nei casi di urgenza.
La convocazione deve contenere le indicazioni di giorno, ora dell’adunanza in prima e seconda convocazione, luogo e gli argomenti da trattare.
Le adunanze di assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci.
Trascorse 24 ore dalla data fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei convenuti.
Il Presidente dell’Assemblea constata il numero dei presenti aventi diritto di voto e i relativi diritti di voto.
Ogni impresa partecipante all'assemblea ha diritto, sempre che sia in regola col pagamento dei contributi associativi di cui all'articolo 19, a:
Per le aziende iscritte nell’anno in cui si svolge l’Assemblea, il riferimento saranno i contributi versati nell’anno in corso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Le imprese partecipano all'assemblea nella persona dei loro legali rappresentanti o delegati.
Sono ammesse deleghe tra aziende associate in numero non superiore a 5.
L'Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate e deve essere convocata, dal Presidente dell'Associazione che la presiede, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente nonchè ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o ne faccia espressa richiesta almeno 1/10 dei voti spettanti alle imprese aderenti o almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo mediante avviso da spedirsi con corrispondenza ordinaria o tramite fax o tramite posta elettronica almeno 20 giorni prima della data di convocazione.
L'avviso può essere spedito anche solo 10 giorni prima della data di convocazione nei casi di urgenza.
La convocazione deve contenere le indicazioni di giorno, ora dell’adunanza in prima e seconda convocazione, luogo e gli argomenti da trattare.
Le adunanze di assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci.
Trascorse 24 ore dalla data fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei convenuti.
Il Presidente dell’Assemblea constata il numero dei presenti aventi diritto di voto e i relativi diritti di voto.
Ogni impresa partecipante all'assemblea ha diritto, sempre che sia in regola col pagamento dei contributi associativi di cui all'articolo 19, a:
- 1 voto fino a 1000 euro;
- 2 voti da 1001 a 2500 euro;
- 3 voti da 2501 a 5000 euro;
- 4 voti da 5001 a 7.500 euro;
- 5 voti da 7.501 a 12.500 euro;
- 7 voti da 12.501 a 17.500 euro;
- 9 voti da 17.501 a 22.500 euro
- 12 voti sopra 22.501 euro;
Per le aziende iscritte nell’anno in cui si svolge l’Assemblea, il riferimento saranno i contributi versati nell’anno in corso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Le imprese partecipano all'assemblea nella persona dei loro legali rappresentanti o delegati.
Sono ammesse deleghe tra aziende associate in numero non superiore a 5.
ART. 9 COMPITI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale:
Il Presidente chiama il Segretario Generale dell’Associazione o uno dei partecipanti aventi diritto di voto a fungere da Segretario dell’Assemblea ed invita l’Assemblea stessa, quando si debba procedere alla nomina di cariche sociali, a designare due scrutatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono stese in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli eventuali due scrutatori.
L'Assemblea Generale:
- elegge il Consiglio Direttivo dell’Associazione;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- elegge i Revisori dei Conti;
- dà le direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione esprimendo pareri sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione e gli interessi delle categorie rappresentate;
- discute e approva il rendiconto economico e finanziario di ogni esercizio, udita la relazione del Revisori dei Conti;
- approva le eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;
- adempie a tutte le altre attribuzioni che le sono deferite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.
- approva il Regolamento per le elezioni.
- approva il regolamento delle sezioni.
Il Presidente chiama il Segretario Generale dell’Associazione o uno dei partecipanti aventi diritto di voto a fungere da Segretario dell’Assemblea ed invita l’Assemblea stessa, quando si debba procedere alla nomina di cariche sociali, a designare due scrutatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono stese in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli eventuali due scrutatori.
ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da:
Sulla base di quanto precede il numero di consiglieri varia da un minimo di 10 ad un massimo di 15.
All’inizio dell’Assemblea il Presidente comunica il numero di consiglieri che dovranno essere eletti per ogni sezione.
Tutti i componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
I consiglieri che per cinque volte consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio decadono dall’incarico.
Nel caso in cui uno o più posti del Consiglio Direttivo dell'Associazione divengono vacanti per qualsiasi ragione, vengono cooptati in loro vece il primo o i primi dei candidati non eletti. I membri così eletti subentrano immediatamente e con la stessa scadenza ai loro predecessori e la loro nomina deve essere sottoposta a ratifica in occasione della prima Assemblea utile.
Su richiesta del Presidente, possono partecipare senza diritto di voto persone particolarmente esperte per la trattazione dei problemi speciali riguardanti le singole categorie. Gli esperti non hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da:
- un numero di dieci Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale.
- I presidenti delle Sezioni
- Il presidente del Gruppo Giovani Alsea, se costituito
Sulla base di quanto precede il numero di consiglieri varia da un minimo di 10 ad un massimo di 15.
All’inizio dell’Assemblea il Presidente comunica il numero di consiglieri che dovranno essere eletti per ogni sezione.
Tutti i componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
I consiglieri che per cinque volte consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio decadono dall’incarico.
Nel caso in cui uno o più posti del Consiglio Direttivo dell'Associazione divengono vacanti per qualsiasi ragione, vengono cooptati in loro vece il primo o i primi dei candidati non eletti. I membri così eletti subentrano immediatamente e con la stessa scadenza ai loro predecessori e la loro nomina deve essere sottoposta a ratifica in occasione della prima Assemblea utile.
Su richiesta del Presidente, possono partecipare senza diritto di voto persone particolarmente esperte per la trattazione dei problemi speciali riguardanti le singole categorie. Gli esperti non hanno diritto di voto.
ART. 11 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è investito di tutti i poteri previsti dal presente Statuto per l'attività della Associazione, salvo quanto di competenza della Assemblea Generale della Associazione.
In particolare è di competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione:
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è investito di tutti i poteri previsti dal presente Statuto per l'attività della Associazione, salvo quanto di competenza della Assemblea Generale della Associazione.
In particolare è di competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione:
- nominare il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione scegliendoli al suo interno su proposta del Presidente e tenuto conto della necessaria rappresentanza delle Sezioni di categoria;
- esprimere pareri e dare direttive per lo svolgimento dell'attività della Associazione sia di massima che su ogni particolare questione sottoposta ad esame, anche ulteriori o diversi dai pareri e dalle direttive indicati dall’Assemblea Generale ai sensi dell’art. 9, n. 4), purché non in contrasto con queste;
- esprimere pareri e dare direttive in materia di accordi collettivi economici sindacali;
- deliberare sul rendiconto economico e finanziario dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria nei termini previsti dal successivo art. 22.
- deliberare sul preventivo economico e finanziario dell'Associazione nei termini previsti dal successivo art. 22;
- deliberare su ogni questione di particolare importanza per l'attività dell' Associazione;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione ad enti o associazioni aventi scopi e finalità interessanti le categorie associate;
- deliberare sulle variazioni di Statuto da sottoporre all'Assemblea di cui al successivo art. 23;
- deliberare l'istituzione di uffici staccati e/o delegazioni dell'Associazione con l'indicazione dei compiti da affidare agli stessi;
- attuare, nel territorio di sua competenza, le delibere assunte dalla Confetra e dalle Federazioni cui le imprese aderiscono e fare proposte alla Confederazione ed alle Federazioni stesse;
- nominare il segretario dell'Associazione, su proposta del Presidente, in persona anche estranea alle imprese associate.
- costituire nuove sezioni.
ART.12 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta ordinaria, telefax documentato o posta elettronica.
Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.
A parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Segretario della Associazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo per la compilazione dei verbali che devono essere trascritti su apposito libro e, firmati dal Presidente, devono essere tenuti a disposizione di tutti gli associati che vogliono prenderne visione.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta ordinaria, telefax documentato o posta elettronica.
Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.
A parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Segretario della Associazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo per la compilazione dei verbali che devono essere trascritti su apposito libro e, firmati dal Presidente, devono essere tenuti a disposizione di tutti gli associati che vogliono prenderne visione.
ART. 13 PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri dura in carica un triennio e non può durare in carica per più di due mandati consecutivi.
AI Presidente spetta:
La firma sociale spetta al Presidente; in caso di sua assenza o impedimento spetta ad un Vice Presidente designato dal Presidente o, in mancanza di delega, da quello più anziano di età.
Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni ai Vice Presidenti e in accordo con questi ultimi al Segretario dell'Associazione o ad un membro del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri dura in carica un triennio e non può durare in carica per più di due mandati consecutivi.
AI Presidente spetta:
- convocare e presiedere l'Assemblea delle imprese associate all'Associazione ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- emanare disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni dei competenti organi della Associazione;
- rappresentare l'Associazione a tutti gli effetti in tutti i rapporti, anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- adempiere a tutti gli altri compiti a lui conferiti dall'Assemblea Generale o dallo Statuto.
- verificare il numero dei consiglieri in carica. All’inizio di ogni riunione verifica la presenza del quorum necessario per la validità della stessa.
La firma sociale spetta al Presidente; in caso di sua assenza o impedimento spetta ad un Vice Presidente designato dal Presidente o, in mancanza di delega, da quello più anziano di età.
Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni ai Vice Presidenti e in accordo con questi ultimi al Segretario dell'Associazione o ad un membro del Consiglio Direttivo.
ART. 14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri, composto da tre membri, è nominato dall’Assemblea generale. E’ designato a presiedere il collegio dei probiviri colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dell’Assemblea. I probiviri durano in carica tre anni, possono essere rieletti ma non possono ricoprire altre cariche nell’Associazione. I Membri del Collegio dei Probiviri partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo dell’Associazione ed alla Assemblea esprimendo il proprio parere ma senza diritto di voto. Il collegio ha il compito di esprimere il proprio parere o di decidere in forma inappellabile, a seconda della richiesta formulata dalle parti, su qualsiasi controversia insorta tra gli associati e la Associazione, oppure tra gli associati stessi. Il collegio esprime il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni dalla Associazione decise dal Consiglio Direttivo in ordine all’applicazione delle sanzioni disciplinari.
Il Collegio dei probiviri, composto da tre membri, è nominato dall’Assemblea generale. E’ designato a presiedere il collegio dei probiviri colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dell’Assemblea. I probiviri durano in carica tre anni, possono essere rieletti ma non possono ricoprire altre cariche nell’Associazione. I Membri del Collegio dei Probiviri partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo dell’Associazione ed alla Assemblea esprimendo il proprio parere ma senza diritto di voto. Il collegio ha il compito di esprimere il proprio parere o di decidere in forma inappellabile, a seconda della richiesta formulata dalle parti, su qualsiasi controversia insorta tra gli associati e la Associazione, oppure tra gli associati stessi. Il collegio esprime il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni dalla Associazione decise dal Consiglio Direttivo in ordine all’applicazione delle sanzioni disciplinari.
ART.15 REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei Conti vengono nominati ogni tre anni dall'Assemblea Generale in numero di tre effettivi e due supplenti.
E’ designato a presiedere il collegio dei revisori dei conti colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dell’Assemblea.
I Revisori dei Conti si riuniscono con cadenza trimestrale.
Ad essi è deferito il compito di controllare tutta la gestione contabile della Associazione e di fare in qualunque momento gli accertamenti delle disponibilità di cassa. Ai Revisori dei Conti compete, inoltre, di predisporre e presentare all'Assemblea la relazione sul rendiconto economico e finanziario.
I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed all’ Assemblea Generale senza diritto di voto.
I Revisori dei Conti vengono nominati ogni tre anni dall'Assemblea Generale in numero di tre effettivi e due supplenti.
E’ designato a presiedere il collegio dei revisori dei conti colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dell’Assemblea.
I Revisori dei Conti si riuniscono con cadenza trimestrale.
Ad essi è deferito il compito di controllare tutta la gestione contabile della Associazione e di fare in qualunque momento gli accertamenti delle disponibilità di cassa. Ai Revisori dei Conti compete, inoltre, di predisporre e presentare all'Assemblea la relazione sul rendiconto economico e finanziario.
I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed all’ Assemblea Generale senza diritto di voto.
ART. 16 SEZIONI DI CATEGORIA
Le imprese aderenti all'Associazione sono riunite in Sezioni di Categoria corrispondenti per ramo di attività agli inquadramenti nelle organizzazioni nazionali di categoria aderenti in via ordinaria alla Confetra.
L'inquadramento nelle Sezioni di Categoria è effettuata sulla base delle dichiarazioni dell'impresa contenute nella domanda di adesione all'Associazione o fatte successivamente, qualora subentrino variazioni nell'attività.
Le imprese che esercitano contemporaneamente distinti rami di attività saranno assegnate pro-quota alle corrispondenti Sezioni. L'assegnazione pro-quota alla Sezione di Categoria verrà effettuata in base alla contribuzione.
Le Sezioni di Categoria hanno il compito di esaminare ed approfondire le specifiche tematiche del proprio ramo di attività e formulare indicazioni per la politica e le iniziative associative in sede locale.
Ogni Sezione nomina il proprio Presidente di Sezione che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Le imprese aderenti all'Associazione sono riunite in Sezioni di Categoria corrispondenti per ramo di attività agli inquadramenti nelle organizzazioni nazionali di categoria aderenti in via ordinaria alla Confetra.
L'inquadramento nelle Sezioni di Categoria è effettuata sulla base delle dichiarazioni dell'impresa contenute nella domanda di adesione all'Associazione o fatte successivamente, qualora subentrino variazioni nell'attività.
Le imprese che esercitano contemporaneamente distinti rami di attività saranno assegnate pro-quota alle corrispondenti Sezioni. L'assegnazione pro-quota alla Sezione di Categoria verrà effettuata in base alla contribuzione.
Le Sezioni di Categoria hanno il compito di esaminare ed approfondire le specifiche tematiche del proprio ramo di attività e formulare indicazioni per la politica e le iniziative associative in sede locale.
Ogni Sezione nomina il proprio Presidente di Sezione che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
ART. 17 IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale sovrintende a tutti gli uffici dell’associazione e provvede al buon andamento dei servizi.
E’ a capo del personale e come tale propone al presidente le assunzioni, i licenziamenti e i provvedimenti disciplinari, il trattamento economico, gli avanzamenti.
Partecipa alla sedute degli organi dell’Associazione, senza diritto di voto, e ne redige, di norma, i verbali.
Il Segretario Generale attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le direttive del Presidente.
Riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull’andamento della gestione e provvede alla compilazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo.
Il Segretario Generale sovrintende a tutti gli uffici dell’associazione e provvede al buon andamento dei servizi.
E’ a capo del personale e come tale propone al presidente le assunzioni, i licenziamenti e i provvedimenti disciplinari, il trattamento economico, gli avanzamenti.
Partecipa alla sedute degli organi dell’Associazione, senza diritto di voto, e ne redige, di norma, i verbali.
Il Segretario Generale attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le direttive del Presidente.
Riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull’andamento della gestione e provvede alla compilazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo.
ART. 18 QUOTE ASSOCIATIVE
Alle spese di funzionamento dell'Associazione si provvede:
Alle spese di funzionamento dell'Associazione si provvede:
- con il contributo ordinario stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 19;
- con eventuali contributi aggiuntivi di esclusiva pertinenza dell'Associazione;
- qualsiasi altro eventuale introito dell'Associazione.
ART. 19 CONTRIBUTI
Le imprese associate sono tenute a corrispondere all’Associazione i contributi ordinari di cui all’art. 6 comma 2.
Eventuali contributi straordinari possono essere stabiliti dall’Assemblea per situazioni ed esigenze particolari. Secondo quanto previsto dal T.U.I.R (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.
Le imprese associate sono tenute a corrispondere all’Associazione i contributi ordinari di cui all’art. 6 comma 2.
Eventuali contributi straordinari possono essere stabiliti dall’Assemblea per situazioni ed esigenze particolari. Secondo quanto previsto dal T.U.I.R (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.
ART. 20 SANZIONI DISCIPLINARI
Il presidente dell’Associazione, venuto a conoscenza di qualunque infrazione agli obblighi associativi, convocherà la parte per l’eventuale giustificazione ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione per l'applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
Ove il rappresentante del socio che ha commesso una infrazione faccia parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, non potrà partecipare alla discussione che riguarda la propria impresa.
Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli Associati sono:
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare l'espulsione del socio dalla Associazione.
Contro le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea generale, entro il termine perentorio dì 90 giorni. Su tale ricorso l'Assemblea dovrà pronunciarsi in occasione della sua prima riunione.
Le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo in ordine alla applicazione delle sanzioni disciplinari saranno comunicate dal Presidente al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il presidente dell’Associazione, venuto a conoscenza di qualunque infrazione agli obblighi associativi, convocherà la parte per l’eventuale giustificazione ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione per l'applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
Ove il rappresentante del socio che ha commesso una infrazione faccia parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, non potrà partecipare alla discussione che riguarda la propria impresa.
Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli Associati sono:
- il richiamo;
- la sospensione temporanea;
- la espulsione dalla Associazione.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare l'espulsione del socio dalla Associazione.
Contro le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea generale, entro il termine perentorio dì 90 giorni. Su tale ricorso l'Assemblea dovrà pronunciarsi in occasione della sua prima riunione.
Le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo in ordine alla applicazione delle sanzioni disciplinari saranno comunicate dal Presidente al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
ART. 21 PROVENTI, FONDI, PATRIMONIO
I proventi dell'Associazione sono costituiti:
I proventi sono destinati alla copertura delle spese per la gestione ordinaria, di cui al preventivo economico e finanziario approvato dal Consiglio dell'Associazione.
Gli atti della gestione economica finanziaria e quelli che non siano riservati alla competenza dell’Assemblea Generale dal presente Statuto, sono deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Gli atti riservati alla competenza dell’Assemblea Generale dal presente Statuto e quelli in relazione ai quali sussista un contrasto rispetto alle direttive fornite dalla medesima ai sensi dell’art. 9, numero 4) e le destinazioni di eventuali fondi di riserva costituiti con i proventi di cui all'articolo precedente sono deliberati dall'Assemblea Generale.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione andrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.
I proventi dell'Associazione sono costituiti:
- dai contributi versati dagli Associati a norma dell'art. 18;
- dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- dalle somme incassate per qualsiasi altro titolo;
I proventi sono destinati alla copertura delle spese per la gestione ordinaria, di cui al preventivo economico e finanziario approvato dal Consiglio dell'Associazione.
Gli atti della gestione economica finanziaria e quelli che non siano riservati alla competenza dell’Assemblea Generale dal presente Statuto, sono deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Gli atti riservati alla competenza dell’Assemblea Generale dal presente Statuto e quelli in relazione ai quali sussista un contrasto rispetto alle direttive fornite dalla medesima ai sensi dell’art. 9, numero 4) e le destinazioni di eventuali fondi di riserva costituiti con i proventi di cui all'articolo precedente sono deliberati dall'Assemblea Generale.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione andrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.
ART. 22 ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 20 dicembre di ciascun anno deve essere compilato il preventivo economico e finanziario relativo all'esercizio successivo.
Alla fine di ciascun esercizio deve essere compilato, sulla base dello schema predisposto dal Presidente, il rendiconto economico-finanziario. Il progetto di rendiconto economico-finanziario deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere presentato ai Revisori dei Conti un mese prima della data fissata per l’Assemblea Generale e dovrà quindi essere sottoposto, unitamente alla relazione annuale dei Revisori dei Conti, all’approvazione dell’Assemblea Generale entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell’art. 9.
L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 20 dicembre di ciascun anno deve essere compilato il preventivo economico e finanziario relativo all'esercizio successivo.
Alla fine di ciascun esercizio deve essere compilato, sulla base dello schema predisposto dal Presidente, il rendiconto economico-finanziario. Il progetto di rendiconto economico-finanziario deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere presentato ai Revisori dei Conti un mese prima della data fissata per l’Assemblea Generale e dovrà quindi essere sottoposto, unitamente alla relazione annuale dei Revisori dei Conti, all’approvazione dell’Assemblea Generale entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell’art. 9.
ART. 23 MODIFICHE STATUTARIE - SCIOGLIMENTO
Le eventuali modificazioni da apportarsi al presente Statuto, come pure lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, devono essere deliberate da una Assemblea appositamente convocata dal Presidente con corrispondenza ordinaria, tramite fax o tramite posta elettronica almeno trenta giorni prima della data di convocazione.
L’Assemblea così convocata è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega (nel numero massimo di cinque) tre quarti dei voti spettanti agli aderenti.
Tuttavia, trascorse 24 ore dall'ora della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti presenti.
In caso di messa in liquidazione, la stessa Assemblea che l'ha deliberata, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il verbale di detta Assemblea sarà redatto o depositato presso un Notaio.
Le eventuali modificazioni da apportarsi al presente Statuto, come pure lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, devono essere deliberate da una Assemblea appositamente convocata dal Presidente con corrispondenza ordinaria, tramite fax o tramite posta elettronica almeno trenta giorni prima della data di convocazione.
L’Assemblea così convocata è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega (nel numero massimo di cinque) tre quarti dei voti spettanti agli aderenti.
Tuttavia, trascorse 24 ore dall'ora della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti presenti.
In caso di messa in liquidazione, la stessa Assemblea che l'ha deliberata, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il verbale di detta Assemblea sarà redatto o depositato presso un Notaio.
ART. 24 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
NORME TRANSITORIE E FINALI
- Il presente Statuto ha efficacia a partire dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea Generale.
- L’Associazione continuerà a svolgere i compiti di cui all’art. 2 anche a livello lombardo, fino all’istituzione di una Confetra regionale.
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